Al momento del pensionamento

Al momento della maturazione dei requisiti per poter andare in pensione e con almeno 5 anni di iscrizione ad un Fondo Pensione, è possibile accedere alla pensione complementare.

L’ammontare della prestazione pensionistica complementare dipende principalmente da tre fattori:

  • dall’importo dei contributi versati nel tempo sulla propria posizione,
  • dagli anni di anzianità d’iscrizione al Fondo,
  • dai rendimenti realizzati nel tempo dalla gestione.

La prestazione può essere fruita sia in forma di rendita (ovvero la trasformazione del capitale in forma di pensione periodica) o in capitale (le somme accantonate vengono erogate in un’unica soluzione), nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

La rendita viene determinata applicando al capitale i “coefficienti di conversione”, che non sono altro che la trasformazione in valore percentuale della speranza di vita della popolazione e quindi degli anni stimati di percezione della rendita. Questo valore aumenta all’aumentare dell’età della persona in quanto presumibilmente la rendita dovrà essere corrisposta per minor tempo.

L’aderente può richiedere la prestazione in capitale per un massimo del 50% della posizione accantonata e percepire la quota residua in forma di rendita.

La prestazione può essere percepita per il 100% in forma di capitale solamente nei seguenti casi:

  • quando l’importo della rendita vitalizia spettante (calcolata convertendo il 70% del montante finale disponibile accumulato al momento della richiesta) risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
     
  • sempre, nel caso in cui l’aderente abbia un’iscrizione alla Previdenza Complementare antecedente al 29/04/1993 (cosiddetti “vecchi iscritti”). 

È comunque lasciata all’aderente la facoltà di decidere il momento di fruizione della prestazione, che non deve necessariamente coincidere con la percezione della pensione obbligatoria a carico degli istituti previdenziali di legge.