Prima del pensionamento

Anticipazione

Prima di raggiungere l’età pensionabile o comunque prima di percepire la prestazione finale, è possibile richiedere un’anticipazione della prestazione accumulata nel Fondo per alcune casistiche previste dalla legge ed entro certi limiti ovvero:

  • per spese sanitarie di carattere straordinario, relative alla propria persona, al coniuge e ai figli in qualsiasi momento e fino al 75% della propria posizione maturata;
     
  • per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (propria o dei figli), dopo almeno 8 anni d’iscrizione e fino al 75% della propria posizione maturata.

È prevista inoltre la possibilità di 

  • anticipazione senza alcuna particolare casistica per altre esigenze, dopo almeno 8 anni d’iscrizione e fino al 30% della propria posizione.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima casistica limitatamente alla posizione residua e/o ricostituita nel tempo.

La domanda per la richiesta di anticipazione deve essere presentata al Fondo, accompagnata dalla documentazione prevista. 

Riscatto

L’aderente in particolari circostanze può richiedere al Fondo Pensione la prestazione in forma di riscatto, ovvero la liquidazione totale o parziale della posizione maturata.

Il riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) si può richiedere quando l’aderente è in stato di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di mobilità, cassa integrazione.

Il riscatto totale è invece possibile quando l’aderente è in uno stato d’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, inoccupazione per periodi superiori a 48 mesi o in caso di premorienza dell’aderente.

E’ inoltre previsto il riscatto totale ai sensi del Dlgs 252/2005 art. 14 comma 5, in caso di perdita del requisito di partecipazione al Fondo (cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato il requisito pensionistico).

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una particolare forma di prestazione che viene corrisposta direttamente dal Fondo pensione mediante l’erogazione frazionata, del capitale richiesto, fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

E' possibile accedere alla "RITA" nei seguenti casi:

  • cessazione del rapporto di lavoro, raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa con la presenza di un requisito contributivo di almeno 20 anni nel proprio regime obbligatorio di appartenenza e la maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
  • cessazione del rapporto di lavoro con successiva inoccupazione, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi ai ventiquattro mesi di inoccupazione e maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La quota di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, in modo da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “RITA”, sulla porzione residua è possibile richiedere, nel rispetto dei relativi requisiti e limiti, riscatti e anticipazioni, ovvero la prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale. E' inoltre possibile revocare l’erogazione della “RITA” secondo le modalità stabilite dal Fondo, mentre nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la “RITA” si intende automaticamente revocata.

La domanda per la richiesta della RITA deve essere presentata al Fondo, accompagnata dalla documentazione prevista.

Trasferimento

L’aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione ad un altro Fondo pensione o altra forma di previdenza complementare, dopo due anni di permanenza oppure, a prescindere da questo requisito temporale, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, come nel caso in cui cambi lavoro e quindi si iscriva al Fondo Pensione legato al nuovo contratto di lavoro.